Attestato di Rischio: cos’è, scadenza e validità

L’attestato di rischio è un documento importante per chi sottoscrive assicurazioni per autoveicoli e motoveicoli. Spesso sottovalutato, l’attestato racchiude in una tabella l’elenco dei sinistri causati da chi sottoscrive una polizza assicurativa. Grazie a questo documento, il passaggio da una compagnia assicurativa all’altra può avvenire in maniera trasparente, sicura e in totale comodità. Disponibile in formato elettronico, è possibile richiederne anche una copia cartacea in caso di bisogno.

Attestato di rischio: le informazioni

L’attestato di rischio contiene un’informazione fondamentale: la storia assicurativa di chi sottoscrive una polizza di responsabilità civile per auto e motoveicoli (RCA).

In maniera più dettagliata, nel documento si trovano:

  • indicazione della classe universale (CU) dell’intestatario dell’assicurazione;
  • dati dell’auto o motoveicolo assicurato;
  • tabella che riporta i sinistri degli ultimi 5 anni (suddivisi in sinistri con responsabilità principale e con responsabilità paritaria).

Validità e scadenza

L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni. Come indicato nel Codice delle Assicurazioni infatti: “in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni” (modifiche dell’articolo 5, comma 1 bis, della legge n. 40/2007 all’articolo 134, comma 3).

Dove trovare l’attestato di rischio

Le modalità del rilascio dell’attestato di rischio sono cambiate. Il documento è infatti disponibile esclusivamente in formato elettronico, mentre fino a giugno 2015 la compagnia assicurativa era solita inviare all’intestatario dell’assicurazione l’attestato di rischio cartaceo almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Oggi, nell’ottica della semplificazione del mondo assicurativo e di maggiore trasparenza verso il consumatore, le compagnie assicurative sono obbligate a inserire il documento elettronico nell’area privata del proprio sito web. L’attestato di rischio è quindi consultabile in qualsiasi momento dall’intestatario della polizza.

È possibile inoltre richiedere la versione cartacea del documento alla propria compagnia di assicurazione. Dal 1° luglio 2015 però l’attestato di rischio cartaceo ha solo valore informativo: per la stipula dei contratti fa fede esclusivamente la versione elettronica.

Attestato di rischio: cosa fare quando si cambia compagnia

Il mondo delle assicurazioni si è evoluto nel corso degli anni. Oggi il consumatore è posto al centro delle operazioni ed è tutelato nel passaggio da una compagnia assicurativa all’altra.

In caso di cambio compagnia, l’utente non dovrà preoccuparsi di inviare l’attestato di rischio. Il documento si trova infatti all’interno di una banca dati virtuale gestita dall’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e controllata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni).

È quindi la società di assicurazione che deve trasmettere alla banca dati virtuale l’attestato di rischio entro 30 giorni dalla scadenza della polizza. In questo modo, in caso di cambio compagnia, la nuova società potrà accedere direttamente al documento e formulare la polizza.

L’attestato di rischio elettronico comporta inoltre un obbligo preciso per le compagnie: devono comunicare tempestivamente sinistri e modifiche ai dati dell’intestatario, in modo che il documento sia costantemente aggiornato.