Detrazione assicurazione auto: si può scaricare dal 730

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Come si comporta il fisco in caso di spese assicurative? Quali si possono detrarre dal 730 e quali no? Questa è sicuramente una delle domande che, chi possiede un’auto, si fa più spesso. Il pagamento dell’assicurazione della macchina, infatti, è una spesa piuttosto ingente che grava ogni anno sul bilancio complessivo degli introiti e la possibilità di scaricarla dal 730 diventa importantissima per risparmiare. Vediamo allora come si comporta il fisco nei confronti dell’assicurazione auto e come, nella dichiarazione dei redditi, verrà eventualmente trattata la vostra assicurazione.

Cos’è il 730 e a cosa serve?

Come prima cosa occorre sapere che il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti o pensionati a patto che abbiano percepito, nell’anno appena concluso, dei redditi di lavoro, di terreni, di capitale, di lavoro autonomo… Il contribuente potrà ottenere il rimborso dell’imposta in busta paga, o nella rata della pensione. Le spese che i contribuenti possono scaricare dal 730 servono quindi a ridurre le imposte che i contribuenti sono chiamati a pagare.

Quali sono le spese detraibili dal 730?

Se vi state chiedendo quindi che cosa si può scaricare dalle tasse la risposta è variabile. Le spese deducibili sono quelle che il contribuente può sottrarre dall’imponibile IRPEF e riguardano una serie di spese che lo Stato riconosce per legge e che consente al dichiarante di scaricarsi come le spese mediche generiche, quelle per i farmaci da banco, per lo psicologo, spese infermieristiche, per occhiali o lenti a contatto, spese veterinarie, assegni periodici per il mantenimento del coniuge, donazioni, spese per assistenti familiari…

Assicurazione Auto: si può detrarre dal 730 oppure no?

Le spese dell’assicurazione rientrano tra gli oneri sostenuti dal contribuente che possono essere detratti con il 730 o Unico nella dichiarazione dei redditi. Le spese dell’assicurazione detraibili però non sono tutte, ma soltanto le somme pagate per i premi assicurativi sanitari e in questo caso abbiamo una detrazione pari al 19% fino a un tetto massimo di spesa pari a circa €1291 per le assicurazioni con rischio autosufficienza è di €530 per quelli sulla vita. Si possono quindi detrarre le spese relative a assicurazioni riguardanti il rischio di morte o di invalidità permanente (con una percentuale di invalidità superiore al 5%), stipulate a partire dal 2001. Ma non finisce qui: oggi non sono più detraibili le assicurazioni sui veicoli aziendali e quelle RC professionali. Per quanto riguarda le polizze sulla vita e sugli infortuni coloro che hanno diritto a detrazione dell’assicurazione auto da 730 sono le polizze sulla vita e sugli infortuni che, come abbiamo detto, sono state rinnovate o  stipulate entro il 2001 e che non abbiano una durata inferiore ai 5 anni. Altra polizza che può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi è quella sull’assicurazione della vita che ha come oggetto specifico di rischio di invalidità permanente superiore al 5% o morte.

Ovviamente, per poter usufruire della detrazione fiscale, bisogna però essere in regola e quindi aver versato il premio dell’anno. Il premio assicurativo è sicuramente uno degli elementi fondamentali per poter detrarre dal 730 l’assicurazione dell’auto. Serve puoi presentare la ricevuta del versamento e una copia del contratto nel 730.

Le spese detraibili dell’assicurazione auto a questo punto sono così unicamente quelle relative alla polizza per gli infortuni del conducente,  che generalmente viene stipulata parallelamente alla RCA obbligatoria.  Ricapitolando, per usufruire della detrazione fiscale del 19% nel 730 dell’assicurazione auto bisogna rispettare dei criteri specifici. Ecco le polizze che si possono quindi scalare:

  • Polizze sulla vita e assicurazioni infortuni stipulate e, o, rinnovate entro il 31 dicembre 2000 con una durata non inferiore ai 5 anni e con assenza di concessione di prestiti sul periodo di minima durata.
  • Assicurazioni rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5% stipulate dal 2001
  • Polizze per rischio di perdita dell’autosufficienza